L’esclusione dalla società a cui segue il diritto del ricorrente a ricevere la somma a titolo di indennità sostitutiva del preavviso

(Tribunale di Piacenza, Sez. Lavoro, del 14 luglio 2020)

L’esclusione dalla società del ricorrente comporta il solo automatico scioglimento del rapporto mutualistico di lavoro e non anche la reintegrazione in quest’ultimo. Motivo per il quale, il giudice condanna la società solamente a pagare al ricorrente la somma capitatale a titolo di indennità sostitutiva del preavviso dovuta in dipendenza della cessazione del rapporto mutualistico di lavoro. Massima: “l’esclusione dalla società del ricorrente comporta solamente l’automatico scioglimento del rapporto mutualistico di lavoro a cui segue il diritto del ricorrente a ricevere la somma a titolo di indennità sostitutiva del preavviso”.

Il socio-lavoratore di cooperativa estromesso sia dalla cooperativa e sia dal lavoro, non ha diritto alla reintegra nel rapporto di lavoro

(Tribunale di Piacenza, Sez. Lavoro del 14/07/2020)

Una società cooperativa ha proposto ricorso contro il lodo arbitrale che aveva annullato la precedente delibera sociale volta ad escludere un socio-lavoratore. L’arbitro aveva statuito la ricostituzione di tutti i rapporti mutualistici preesistenti, ripristinando sia il rapporto associativo sia quello lavorativo in quanto - a suo dire - inscindibilmente connessi per le società cooperative di produzione e lavoro. Il Tribunale ha accolto il ricorso dal momento che la legge 142/2001 art.5, comma 2, prevede «solo che l’esclusione dalla società determini l’automatico scioglimento del rapporto mutualistico di lavoro, non anche la reintegrazione ipso iure in quest’ultimo per l’ipotesi in cui gli effetti della libera di esclusione siano inibiti per mano giudiziale», disponendo a favore del socio-lavoratore solo il pagamento di un’indennitá. MASSIMA: «il socio-lavoratore che, illegittimamente, è stato escluso da una società cooperativa di produzione e lavoro con contestuale licenziamento, in caso di annullamento dell’atto non ha diritto ad essere reintegrato, ma solo ad ottenere un’indennità sostitutiva in quanto ai sensi di legge 142/2001 art.5, comma 2 non é prevista la reintegra del socio-lavoratore»

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