Diritto a percepire la retribuzione superiore precedente, a fronte di una riduzione illegittima

(Tribunale di Milano, Sez. Lavoro, 2571/2019 del 28 novembre 2019)

Il ricorrente per effetto di un cambio di appalto, che ha comportato il subentro di una nuova società, è stato trasferito in una differente residenza universitaria e soprattutto si è visto ridurre la retribuzione lorda mensile. La Corte d’Appello ha ritenuto illegittima tale riduzione facendo sorgere in capo al ricorrente il diritto a percepire una retribuzione pari a quella ricevuta prima dell’assunzione nella nuova società e ha condannato la società a pagare, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali la somma di € 2186,80 e, a titolo di risarcimento dei danni morali, la somma di € 5000. Massima “il ricorrente ha diritto a percepire la retribuzione pari a quella ricevuta prima dell’assunzione nella nuova società, a seguito di una riduzione della stessa dichiarata illegittima dal giudice e ha diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e morali”

In presenza della riduzione illegittima della retribuzione sussiste anche un ulteriore danno per i patimenti subiti a seguito della illegittima riduzione

(Tribunale di Milano, Sez. Lavoro, n. 2751/2019 del 28 novembre 2019)

Un lavoratore ha chiesto al Giudice del lavoro l’accertamento del danno biologico e patrimoniale in  seguito al trasferimento in un’altra sede di lavoro con contestuale riduzione del 40% della propria retribuzione. Entrambi i provvedimenti sono stati considerati illegittimi da una sentenza precedentemente passata in giudicato. Seppur il danno biologico non sia stato adeguatamente provato come pregiudizio conseguente all’illegittima condotta datoriale, tuttavia il Tribunale ha statuito come sia «credibile che per una persona la riduzione pari a circa il 40% della retribuzione e la preoccupazione di non poter far fronte alle proprie esigenze sia circostanza foriera di danni» e, quindi, sotto il profilo morale, costituisce fatto notorio patire per una drastica riduzione del proprio compenso.

Illegittimità del recesso anticipato non causato da specifici comportamenti del tirocinante

(Tribunale di Milano, Sez. Lavoro, 420/2019 del 29 marzo 2019)

Il ricorrente ha richiesto l’illegittimità del recesso anticipato dal tirocinio intimatogli oralmente, per il fatto che il plesso ove il ricorrente svolgeva il tirocinio sarebbe stato adibito a centro estivo per alunni con gravi disabilità e, pertanto, non ha ritenuto opportuno proseguire il tirocinio del ricorrente in quanto ritenuto non adeguato a svolgerlo in tale circostanza. Il recesso così comunicato, però, risulta fondato non su specifici comportamenti del tirocinante contrari alle finalità del progetto, bensì su una valutazione meramente prognostica. Motivo per il quale il giudice ha dichiarato illegittimo il recesso anticipato dal tirocinio, costatando il diritto del ricorrente alla corresponsione delle somme, a titolo risarcitorio, che avrebbe percepito fino alla naturale scadenza del tirocinio. Massima: “il recesso anticipato del tirocinante deve essere dichiarato illegittimo qualora si fondi su una valutazione meramente prognostica e non su specifici comportamenti propri del tirocinante

Non costituisce causa legittima di risoluzione del contratto di tirocinio la sopravvenuta inutilizzabilità del tirocinante

(Tribunale di Milano, Sez. Lavoro n. 420/19 del 23 marzo 2019) 

Un lavoratore, assunto in qualità di tirocinante a tempo determinato dal Comune di Milano e collocato presso un Istituto scolastico, ha adito con ricorso il Giudice del lavoro chiedendo di accertare la nullità del recesso ante tempus da parte dell’Istituto, il quale aveva addotto a fondamento della risoluzione anticipata del contratto la sopravvenuta impossibilità di utilizzare il lavoratore a seguito di una riorganizzazione interna nel periodo estivo. Il giudice ha accolto il ricorso in quanto la Convenzione di tirocinio stipulata tra il Comune e l’Istituto non prevedeva, fra le cause di recesso, una diversa riorganizzazione aziendale che rendesse inutilizzabile il tirocinante. Questi, infatti, non aveva violato alcuna norma disciplinare né erano a lui imputabili comportamenti che potessero pregiudicare il rapporto di lavoro. Pertanto, il recesso è stato  dichiarato illegittimo.

Sentenze Lavoro: ante 2018