Inefficacia del licenziamento e diritto alla reintegrazione del lavoratore

(Corte d'appello di Milano, Sez. Lavoro, n. 989/2015 del 26 ottobre 2015)

Un lavoratore è stato licenziato oralmente senza alcuna spiegazione, a cui ha fatto seguito una revoca, che seppur tempestiva, era priva di efficacia in quanto i comportamenti del datore di lavoro e dei suoi famigliari indicavano un non interessamento alla riassunzione del lavoratore e dunque una revoca mancante di effettività. Pertanto, la Corte, accertata l’inefficacia del licenziamento orale, ha condannato il datore di lavoro al pagamento di un’indennità risarcitoria pari alle retribuzioni maturate dal licenziamento alla reintegra azione, detratto quanto già percepito. Massima: “la Corte ha dichiarato l’inefficacia del licenziamento orale e il diritto alla reintegrazione per il lavoratore nonostante una revoca in quanto mancante di effettività”


L’illegittimità del licenziamento causata dal non inattitudine del lavoratore allo svolgimento delle mansioni 
assegnate

(Tribunale di Milano, Sez. Lavoro, n. 2990/2015 del 2 novembre 2015)

Un lavoratore è stato licenziato dalla società in quanto considerato non più idoneo fisicamente allo svolgimento delle mansioni lavorative. Il CTU ha però dichiarato che, seppur si trattasse di un’infermità permanente, non era tale da rendere una definitiva e permanente inattitudine del lavoratore alle mansioni assegnate. Pertanto, la Corte ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento e ha condannato la società a risarcire il lavoratore a titolo di indennità, corrispondente all’ultima retribuzione, dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione. Massima: “la Corte ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento a fronte di una comprovata attitudine del lavoratore allo svolgimento della mansioni assegnate”