Decadenza  dall’azione di responsabilità solidale del committente e subappalto
(Corte d’Appello di Bologna, 4 dicembre 2018)
La Corte riforma la sentenza di primo grado, la quale aveva ritenuto scaduto iltermine biennale  di decadenza dalla cessazione dell’appalto per il fatto che la notifica del ricorso introduttivo del giudizio era avvenuta oltre il termine. La corretta interpretazione della disciplina impone di considerare fatto idoneo ad evitare la decadenza la proposizione  dell’azione, che avviene col deposito del ricorso giudiziale. L’affidamento all’impresa consorziata dell’esecuzione di un appalto aggiudicato ad un consorzio  non può essere ricondotto al mandato: il consorzio opera come un sub-committente, assumendo dunque la posizione di co-obbligato solidalmente ex art. 29 D.Lgs. 276/2003.

Appalto e responsabilità in solido
(Tribunale di Milano, 16 novembre 2018)
Il committente è' responsabile in solido per le retribuzioni dei dipendenti della società subappaltatrice, pur in assenza di una prova diretta del rapporto contrattuale con quest'ultima facente parte del consorzio che ha concluso il contratto di appalto, laddove sia ravvisabile una filiera di appalto o di affidamento intraconsortile che faccia presumere i meccanismi di subappalto.


L’inadempimento all’obbligo di repêchage comporta la tutela reintegratoria
(Corte di cassazione, sentenza n. 26675/2018 del 22 ottobre 2018)
Nel caso esaminato una dipendente era stata licenziata perché diventata fisicamente inidonea alle mansioni di assunzione, senza che l’impresa ricercasse e le offrisse l’impiego in altri compiti. Nel regime della legge Fornero si applica la tutela reintegratoria, tra le altre ipotesi, nel caso di ingiustificatezza del licenziamento per inidoneità fisica o psichica del dipendente. Secondo la più recente giurisprudenza della Corte, il fatto giustificativo, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, si compone, oltre all’eventuale soppressione del posto o sopravvenuta inidoneità alle mansioni etc., anche della mancata ricerca e offerta di un diverso posto di lavoro disponibile in azienda. Da qui la conseguenza logicamente tratta dalla Corte, secondo cui anche solo la mancanza di questo secondo elemento determina l’ingiustificatezza del licenziamento. Come ultima notazione, la Corte rileva come la medesima conseguenza dovrebbe trarsi nel regime successivo (D. Lgs. n. 23/2015), con riguardo al licenziamento motivato dalla disabilità fisica o psichica del lavoratore, la cui ingiustificatezza comporta la tutela reintegratoria piena.


Dal mobbing allo straining: scompare l'intento persecutorio
(Corte di cassazione, ordinanza n. 18164/2018 del 10 luglio 2018
Pur senza rinunciare al fascino connesso all’uso di un termine sconosciuto al diritto italiano e per giunta espresso in inglese, si consolida l’orientamento che porta al centro dell’attenzione giudiziaria il semplice atto lesivo della salute e della dignità del lavoratore in un quadro di riferimento civilistico che ignora il c.d. intento persecutorio e utilizza normali strumenti valutativi dell’inadempimento del datore di lavoro agli obblighi su lui gravanti, in particolare quelli stabiliti dall’art. 2087 cod. civ.


Nullo il licenziamento della lavoratrice in stato di gravidanza

(Tribunale di Milano, 17 maggio 2018) 

Contratto a tutele crescenti: nullo il licenziamento della lavoratrice in stato di gravidanza per mancato superamento del patto di prova nullo. In via preliminare, il Tribunale dichiara la nullità del patto di prova non contestualità tra lo stesso e la stipulazione del contratto di lavoro. Quanto al licenziamento, richiamandosi alla pronuncia della Corte Costituzionale (n. 172 del 1996) intervenuta sul punto, la sentenza afferma che il divieto di licenziamento per mancato superamento del patto di prova della lavoratrice madre non opera se il recesso è motivato, ovvero se siano allegati i motivi che hanno determinato l’esito negativo della prova. Posto che nel caso di specie tale onere non era stato assolto, il giudice afferma il carattere discriminatorio del licenziamento sulla base di una serie di elementi presuntivi allegati dalla lavoratrice quale la stretta contiguità temporale tra la comunicazione dello stato di gravidanza e l’intimazione del licenziamento.


Una prima pronuncia della Corte sull’art. 18 S.L., come modificato dalla legge “Fornero”

(Corte costituzionale, sentenza n. 86/2018 del 26 aprile 2018)  

Una prima pronuncia della Corte sull’art. 18 S.L., come modificato dalla legge “Fornero”.La legge Fornero di riforma dell’art. 18 S.L., nel prevedere, quando non ricorrono gli estremi della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo, un’”indennità risarcitoria” dalla sentenza alla reintegrazione (con un massimo pari a 12 mesi di retribuzione), in luogo della retribuzione, comporta, in favore del datore di lavoro che non reintegra, la restituzione dell’indennità qualora la sentenza venga riformata in appello; e ciò a differenza di colui che ottempera alla sentenza, il quale, ai sensi dell’art. 2126 c.c., non ha diritto alla restituzione della retribuzione. La Corte, investita della questione di legittimità costituzionale della norma, la salva, valutandola in linea con l’evoluzione nel tempo della legislazione nonché della giurisprudenza relativamente essenzialità del dato fattuale della concreta ripresa del rapporto ai fini della decorrenza e intangibilità della retribuzione. Il giudice delle leggi ricorda, peraltro, che il dipendente reintegrato con sentenza ha la possibilità di costituire in mora il datore di lavoro per ottenere l’effettiva reintegrazione, potendo così comunque ottenere, in caso di inerzia del datore di lavoro, il risarcimento del danno conseguente al mancato reinserimento fino all’eventuale sentenza di riforma.


Compensazione delle spese legali nelle cause di diritto del lavoro
(Corte Costituzionale, sentenza n. 77/2018 del 19 aprile 2018)  

Con sentenza n.77 del 19 aprile 2018 la Corte Costituzionale ha parzialmente accolto l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 92 del codice di procedura civile che, nella sua attuale ultima formulazione (a seguito di una riforma del 2014), impediva al magistrato di esonerare il lavoratore che perde la causa incolpevolmente dal pagamento delle spese legali della controparte (tecnicamente: compensare le spese).


Inefficacia probatoria delle dichiarazioni stragiudiziali circa l'autenticità del certificato medico

(Corte di Cassazione, sentenza n. 7830/2018 del 29 marzo 2018) 

Inammissibili le deposizioni testimoniali scritte al di fuori dei limiti di cui all’art. 257 bis c.p.c. Un lavoratore era stato licenziato in base alla contestazione di avere falsificato un certificato medico di malattia inviato per giustificare la sua assenza dal lavoro. Nel conseguente giudizio d’impugnazione del licenziamento, la Cassazione, oltre a sgombrare il campo dalla suggestione che debba essere il lavoratore a provare l’autenticità dei certificati medici che produce, nega poi ogni efficacia probatoria a dichiarazioni stragiudiziali rilasciate dal medico indicato come autore del certificato, secondo cui nella data di rilascio dello stesso egli non avrebbe operato nell’ambulatorio.


Termine triennale di prescrizione delle prestazioni INAIL

 (Tribunale di Torino, 16 febbraio 2018)

Il termine triennale di prescrizione delle prestazioni INAIL decorre dall’effettiva conoscenza dell’origine professionale della malattia. Nel caso in esame la vedova di un lavoratore addetto agli impianti di fonderia della ghisa, morto di carcinoma polmonare (patologia tabellata), chiede, a più di 20 anni di distanza dalla morte del marito, il riconoscimento del diritto alla rendita pensionistica ai superstiti. Il giudice rigetta l’eccezione di prescrizione avanzata dall’Inail, poiché la ricorrente, dato il suo grado di cultura e le scarse conoscenze medico-scientifiche, era stata in grado di comprendere la causa professionale del decesso solo dopo averne parlato con un rappresentante sindacale molti anni dopo l’evento.


Mobbing

(Corte di cassazione, ordinanza n. 3971/2018 del 16 febbraio 2018) 
Una presa di posizione chiara della cassazione: se non è mobbing, per difetto dell’intento persecutorio che lega le varie condotte, il giudice è tenuto a valutare l’eventuale illiceità di ognuna di queste. In un caso in cui il giudice di merito aveva respinto la domanda di risarcimento danni da mobbing, per l’assenza dell’intento persecutorio unificante le condotte del datore di lavoro denunciate come vessatorie, la Corte, sulla scia di alcune sue recenti pronunce, conferma che il giudice è comunque tenuto a valutare i singoli comportamenti, denunciati come produttivi di danno da risarcire, per accertarne l’eventuale illiceità nei limiti segnati dal petitum e dalla causa petendi.

Autosufficienza del ricorso per Cassazione

(Corte di Cassazione, n. 3752/2018 del 15 febbraio 2018)
Ancora sul requisito dell’autosufficienza del ricorso per cassazione. In una causa per il riconoscimento della qualifica superiore e pagamento delle relative differenze retributive, la datrice di lavoro aveva tra l’altro obiettato, col ricorso per cassazione, che tali differenze sarebbero state neutralizzate da una conciliazione intervenuta tra le parti, che la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto eccepita solo in appello. In proposito, la Cassazione ritiene carente – e quindi inammissibile - l’esposizione del motivo, ribadendo che, in ossequio alla regola dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, la società ricorrente avrebbe dovuto in esso riprodurre sia il contenuto del preteso verbale di conciliazione sia quello della memoria difensiva di primo grado nella parte in cui, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d’appello, avrebbe tempestivamente eccepito l’intervenuta conciliazione. 

Lavoro "a chiamata" e subordinazione

(Corte di Cassazione, n. 3457/2018 del 13 febbraio 2018)

E’ ravvisabile la natura subordinata in un rapporto di lavoro a chiamata quando il lavoratore sia stabilmente inserito nell’organizzazione aziendale della società e sia pagato in proporzione al numero di ore di lavoro svolte. Nel caso di specie, una lavoratrice aveva contestato la natura del rapporto di lavoro intercorso con un’agenzia ippica, rivendicandone la subordinazione. A suo dire, il rapporto era caratterizzato dalla presenza di indici di subordinazione, quali i. l’inserimento in un contesto lavorativo preordinato per modalità e funzioni (dove la lavoratrice era chiamata ad occuparsi della raccolta e del pagamento delle scommesse); ii. la responsabilità della cassa gestita, per eventuali ammanchi di denaro; nonché iii. il pagamento del corrispettivo in base all’orario di lavoro svolto (e non in base alle scommesse raccolte e/o agli introiti netti ricavati). L’agenzia eccepiva che la subordinazione non sarebbe stata in ogni caso ravvisabile, alla luce della piena libertà della lavoratrice di rifiutare l'invito a svolgere la prestazione oggetto del contratto, ivi inclusa la facoltà di non presentarsi quando aveva già comunicato la propria disponibilità. Nella fase di merito, sia il tribunale che il giudice del gravame accoglievano la domanda della lavoratrice, ritenendo che l'attività lavorativa svolta da quest’ultima fosse priva di autonomia organizzativa, essendo la stessa stabilmente inserita nell’organizzazione del datore di lavoro "nel senso che si inseriva in un lavoro preordinato, nelle modalità e funzioni, dalla strutturazione stessa dell'impresa dell'appellante, nel cui ambito la lavoratrice, come altri, semplicemente si occupava, quando chiamata, di raccogliere le giocate e di pagare le vincite all'interno dell'agenzia ippica. Insomma, vi era stabile inserimento nell'organizzazione altrui e assolvimento di compiti essenziali, senza i quali essa non poteva funzionare, con appunto alienità di questa e ad un tempo alienità dei risultati della prestazione (aspetti decisivi e sufficienti, questi ultimi due secondo Corte cost. 5 feb. 1996 n. 30, seguita da Cass. lay. n. 820/07, per qualificare come subordinata un'attività lavorativa)". Chiamata a pronunciarsi sul punto, la Corte di Cassazione ha evidenziato come “la possibilità che il lavoro in esame assuma natura autonoma, non esclude che il lavoro stesso, nella sua contingente manifestazione ed in presenza degli elementi che caratterizzano la subordinazione, assuma (come nel caso in esame) natura subordinata”. La Suprema Corte ha, pertanto, ritenuto del tutto irrilevanti le eccezioni promosse dal datore di lavoro, sottolineando come “il fatto che, nel caso in esame, il singolo lavoratore fosse libero di accettare o non accettare l'offerta, e di presentarsi o non presentarsi al lavoro e senza necessità di giustificazione, nonché, con il preventivo consenso del datore, di farsi sostituire da altri resta irrilevante”.