Valore probatorio di un precedente giurisprudenziale

(Sentenza del Tribunale di Milano, sezione IV civile, del 16 gennaio 2015) 

Una precedente sentenza può assumere valenza probatoria (c.d. “prova atipica”) alla luce del principio per cui il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche le prove raccolte in un diverso giudizio tra le stesse parti o tra altre parti, delle quali la sentenza che in detto giudizio sia stata pronunciata costituisce documentazione, fermo restando che la valutazione del materiale probatorio non va limitata all'esame isolato dei singoli elementi ma deve essere globale nel quadro di una indagine unitaria ed organica che, ove sia immune da vizi di motivazione, costituisce un apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità (Cass. Civ., 25/02/2011, n. 4652; Cass. Civ., 31/10/2005, n. 21115; Cass. Civ., 16/05/2000, n. 6347; Cass. Civ., 11/12/1999, n. 13889; Cass. Civ., 20/01/1995, n. 623)”. ( Trib. Milano, 16/1/2015).


Responsabilità precontrattuale (art. 1337 cod. civ.)

(Sentenza del Tribunale di Milano, sezione I civile, del 4 giugno 2013)

Come statuito dalla Suprema Corte è possibile dedurre una responsabilità precontrattuale allorché ‘siano in corso trattative; che le trattative siano giunte ad uno stadio idoneo a far sorgere nella parte che invoca l'altrui responsabilità il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto; che la controparte, cui si addebita la responsabilità, le interrompa senza un giustificato motivo; che, infine, pur nell'ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto’ (Cass. n.7768/2007). Sempre secondo una più recente pronuncia della Suprema Corte: ‘la responsabilità precontrattuale prevista dall'art. 1337 cod. civ. può derivare, oltre che dalla rottura ingiustificata delle trattative, anche dalla violazione dell'obbligo di lealtà reciproca, il quale comporta un dovere di completezza informativa circa la reale intenzione di concludere il contratto, senza che alcun mutamento delle circostanze possa risultare idoneo a legittimare la reticenza o la maliziosa omissione di informazioni rilevanti nel corso della prosecuzione delle trattative finalizzate alla stipulazione del negozio’ (Cass. n.6526/2012).

Pertanto in concreto ad ingenerare il ragionevole affidamento nella conclusione del contratto hanno contribuito le richieste di trasmissione dei documenti necessari alla finalizzazione del contratto e la piena disponibilità offerta per reperire una soluzione abitativa in Italia e fornire ogni utile supporto logistico per il trasferimento, imprescindibile per la definizione dell’accordo. Pertanto considerati le modalità, la durata e lo stato delle trattative al momento della loro interruzione, deve essere accolta la domanda di risarcimento del danno per lesione dell’interesse giuridico al corretto svolgimento delle trattative. Il danno risarcibile (liquidabile anche in via equitativa) consiste nelle spese sostenute in relazione alle trattative per aver fatto affidamento nella conclusione del contratto e nei mancati guadagni verificatisi in conseguenza delle altre occasioni contrattuali perdute (c.d. interesse negativo)”. (Trib. Milano, 4/6/2013)