Nessuno può essere gravato da un aumento del contratto di fido senza il suo consenso

(Tribunale di Milano, sentenza n.1750/2019 del 21/02/2019)

Il coniuge ha stipulato con una società finanziaria un contratto di credito «revolving» per un ammontare determinato tra le parti in euro mille. La moglie ha prestato il proprio consenso per garantire tale importo. Nel corso degli anni, tuttavia, l’ammontare del fido è aumentato notevolmente tramite accordi stipulati unicamente tra il marito e la società. Alla morte di costui, alla consorte sono state richieste somme aggiuntive, frutto delle precedenti negoziazioni a cui la stessa non ha preso parte. Il Tribunale di Milano ha affermato che, ove anche si potessero configurare come validamente effettuati gli aumenti di fido, essi si risolverebbero in «veri e propri nuovi contratti intervenuti tra la società finanziaria ed il marito, e come tali efficaci solo tra le parti ai sensi dell’art.1372 c.c.» non avendo la moglie partecipato agli stessi. MASSIMA: «gli aumenti di fido all’interno di un contratto di credito “revolving” stipulati solo da uno dei due co-obbligati in solido hanno efficacia esclusivamente nei confronti di questo ai sensi dell’articolo 1372 c.c.»

La presunzione di colpa negli incidenti stradali

(Giudice di pace di Milano, sentenza n.2768/19 del 11/03/2019)

Due autovetture si sono scontrate durante una manovra di inserimento in tangenziale. Nella successiva constatazione amichevole di incidente è mancato l’accordo relativo alla dinamica del sinistro. Il Giudice di pace di Milano ha ravvisato una concorrente responsabilità applicando l’articolo 2054 cod. civ., il quale stabilisce che «il conducente di un veicolo […] è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno». Nessuna delle parti coinvolte è stata infatti in grado di dimostrate che la propria condotta fosse pienamente rispettosa delle norme stradali e, quindi, esente da colpa. MASSIMA: «l’articolo 2054 cod.civ. ha funzione meramente sussidiaria, e la colpa comune delle parti coinvolte in un incidente automobilistico si presume, salvo prova contraria»

La denuncia di furto fa presumere l’esistenza dell’illecito

(Corte d’Appello di Milano sentenza n.389 del 28/01/2019)

Un assicurato contro il furto e incendio della propria autovettura ha subito effettivamente il furto della stessa. La società assicurativa ha ritenuto di non dover risarcire l’assicurato del danno subito e pertanto l’assicurato ha agito in giudizio per chiedere all’impresa convenuta il pagamento della somma. Il tribunale ha respinto la domanda in quanto il reato non era stato adeguatamente provato, ma successivamente la Corte d’Appello di Milano ha riformulato la sentenza, ritenendo che dal momento che l’attore ha sporto regolare denuncia di furto, questa deve essere valutata come prova presuntiva dell’illecito, corroborata da una particolare valenza stante la rilevanza penale che assumono le dichiarazioni false rese dinanzi agli organi della polizia. MASSIMA: «la denuncia di furto può essere utilizzata come prova presuntiva dell’avvenuto reato al fine di ottenere l’indennizzo contro gli illeciti previsto dal contratto di assicurazione»